Art. 1.

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 97 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «2-bis. I consigli dell'ordine forense di ciascun distretto di corte d'appello, mediante un apposito ufficio centralizzato, predispongono, e aggiornano con cadenza trimestrale, in aggiunta agli elenchi previsti dal comma 2, un elenco speciale dei difensori di ufficio composto dai titolari delle cattedre universitarie di diritto penale e di diritto processuale penale che, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 29, comma 1-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, ne facciano richiesta anche a scopo didattico».